Art. 3.
(Accertamento dei crediti).

      1. Una Commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni

 

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dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.
      2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono valutati in lire italiane al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente alla data della loro insorgenza, e quindi convertiti in euro.
      3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.